17 Ottobre 2016

"Regolamento omnibus": le principali modifiche alla Pac2020

Condividi

Il 14 settembre la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento al cui interno hanno trovato spazio alcune modifiche dell'ultima riforma della politica agricola comune. In particolare, attraverso gli articoli n, 267, 268, 269 e 270, la Commissione ha, di fatto, "riaperto" i quattro regolamenti della Pac 2020. L'iter di approvazione della proposta UE seguirà la procedura di co-decisone che, con il Trattato di Lisbona, è stata estesa anche alla materia agricola.



È doveroso segnalare che, formalmente, le modifiche agricole, così come quelle degli altri ambiti e settori, sono state inserite nella revisione del programma pluriennale finanziario dell'Unione ("regolamento omnibus").



Di seguito, si riportano le principali novità:




  1. PAGAMENTI DIRETTI (articolo 269 "Modifiche al Regolamento (UE) n.1307/2013").



"Agricoltore attivo". A partire dal 2018, gli Stati membri potranno avere una maggiore flessibilità e discrezionalità nel definire l'agricoltore attivo.  Nel dettaglio, la proposta di regolamento, (che va ad aggiungere due nuovi paragrafi all'articolo 9 del regolamento (UE) n.1307/2013), prevede la possibilità:




  • Di adottare solo uno o due dei tre criteri per considerare un agricoltore attivo

  • Di scegliere se continuare, o meno, ad applicare l'agricoltore attivo.  



Giovani agricoltori. Attraverso la soppressione del paragrafo 9 dell'articolo 50, si elimina il limite al numero massimo di titoli o di ettari (attualmente compreso tra 25 e 90 ettari) fino al quale si può beneficiare del supporto specifico per i giovani. Inoltre, con la proposta di regolamento, è meglio definita e dettagliata la riduzione lineare che gli Stati Membri devono praticare nel caso in cui si superi il massimale annuo (2%) delle risorse allocate sul regime di aiuti.



Regime del pagamento accoppiato. La modifica si sostanzia nell'aggiunta di un nuovo paragrafo (n.10) all'articolo 52. In caso di crisi di mercato, gli Stati Membri potranno essere "svincolati" dal mantenimento dei livelli di produzione stabiliti, pur continuando il sostegno accoppiato ad essere pagato fino al 2020 (sulla base dei livelli produttivi in base ai quali è stato concesso in passato). Tale novità, è già stata autorizzata all'interno del "pacchetto" di aiuti anti-crisi per il settore lattiero-caseario.




  1. SVILUPPO RURALE (articolo 267 "Modifiche al Regolamento (UE) n.1305/2013").



Giovani agricoltori. Si interviene sulla definizione di "giovane agricoltore" (articolo 2 Regolamento (UE) n.1305/2013), prevedendo che il primo insediamento possa essere richiesto anche congiuntamente tra più agricoltori. 



Regime di qualità dei prodotti agricoli. I costi per attività svolte da associazioni di produttori diventano ammissibili purché, tali attività, siano attuate nel mercato interno.



Investimenti in immobilizzazioni immateriali. Si stabilisce che il sostegno, sotto forma di strumenti finanziari, possa riguardare prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato UE, a condizione che l'investimento contribuisca ad una o più delle priorità della politica di sviluppo rurale.



Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Le principali modifiche riguardano il piano aziendale necessario per l'aiuto all'avviamento di imprese. Il "regolamento omnibus" introduce un durata massima del piano pari a 5 anni mentre, nel caso di giovani agricoltori, dispone che l'attuazione (del piano) debba iniziare dopo l'insediamento. Inoltre, sempre per i giovani agricoltori, tra le forme del sostegno si autorizzano gli strumenti finanziari. 



Gestione del rischio. A livello generale, si prevede che gli Stati Membri possano decidere di definire strumenti adeguati per un settore o per settori specifici. Sulla stessa materia, la proposta di regolamento interviene riformulando l'articolo 39 (strumento di stabilizzazione del reddito). In quest'ambito, le principali modifiche riguardano l'introduzione di una soglia più bassa per attivare lo strumento. La perdita di reddito da dimostrare, rispetto ai tre anni precedenti, dovrà essere del 20% e non del 30%



Ammissibilità delle spese. In caso del verificarsi di particolari emergenze (calamità naturali, catastrofi, cambiamenti in seguito ad eventi particolari, etc), le spese per le modifiche dei programmi di sviluppo rurale, possono considerarsi ammissibili  a partire dalla data in cui si sono verificati i suddetti eventi.



 




  1. MISURE DI MERCATO-OCM UNICA (articolo 267 "Modifiche al Regolamento (UE) n.1308/2013").



 



Aiuti nel settore ortofrutticolo:




  • Nella misura di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi delle o.p, è stato inserito il coaching sia come obiettivo sia come attività (per finanziare interventi a favore dell'aggregazione).

  • Con il nuovo articolo 35, la Commissione ha proposto di limitare l'aiuto finanziario nazionale a determinati Stati Membri, in particolare quelli dell'area orientale, o a bassa aggregazione. Si ricorda che, attualmente, l'Italia utilizza la misura.



 




  1. FINANZIAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA PAC (articolo 268 "Modifiche al Regolamento (UE) n.1306/2013").



Le modifiche proposte dalla Commissione alle regole "orizzontali" della Pac2020, riguardano, per la maggior parte, elementi formali e procedurali. Si va dal rafforzamento dei poteri dell'esecutivo nell'ambito dell'implementazione della disciplina finanziaria (Art.26 Regolamento (UE) n.1306/2013), alla modifica dei tempi di disimpegno automatico (Psr) in caso di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo, fino ad alcuni aggiustamenti in materia di irregolarità (art.54) e sanzioni amministrative (Art.63).