Il Collegato agricolo e le sue deleghe
Premessa
Il 10 agosto 2016, nella Gazzetta Ufficiale n.186, è stato pubblicata la legge n. 154/2016, del 28 luglio, collegata alla Manovra di finanza pubblica del 2014 e recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale". Dopo 24 mesi di discussione il testo è stato finalmente licenziato dal Senato che, consapevolmente, ha provveduto a chiudere la discussione approvando, senza correzioni, la versione giunta dalla Camera.
Il Collegato è importante per almeno tre ordini di motivi.
In primo luogo perché è generato sulla logica della semplificazione, obiettivo sul quale tutti sono d'accordo. A tale obiettivo si sono aggiunte altre indicazioni di merito di tipo settoriale e di procedura.
In secondo luogo, perché contiene effettivamente disposizioni per molto tempo ricercate e richieste. Basti pensare a quelle di cui all'art. 6 con delega, sull'affiancamento intergenerazionale nella conduzione di imprese agricole e all'art. 16 che costituisce la Banca della terra, così tanto richieste dai giovani dell'Agia. Per il merito del provvedimento si rimanda all'illustrazione del successivo paragrafo.
In terzo luogo perché all'interno dell'istituto di delega (le deleghe sono stabilite in 5 articoli, quattro con periodo esecutivo di 12 mesi, una con 18 mesi) vengono ad essere definite importantissime disposizioni: dal Codice delle leggi agricole alla riconfigurazione degli strumenti dell'amministrazione per la agricoltura quali gli Enti Vigilati. Al riguardo si pensi al significato dell'indicazione per quanto riguarda Agea.
È legittimo prevedere che all'indomani dell'esercizio della delega l'organizzazione della amministrazione agricola sarà profondamente modificata. Non sono poche le disposizioni per le quali la Cia per tempo si è mobilitata per la loro definizione e successiva approvazione. In quest'ottica, è' possibile ora auspicare il più ampio confronto con il Mipaaf e le organizzazioni di rappresentanza, al fine della definizione delle migliori disposizioni.
Principali elementi
L'architettura del provvedimento prevede 6 Titoli al cui interno trovano collocazione 42 articoli. Un allegato tecnico, completa la struttura del provvedimento.
Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali contenuti:
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazione e sicurezza agroalimentare (articoli 1-14).
L'articolo 1 disciplina in materia di semplificazione dei controlli e prevede, tra i principali interventi, l'esonero dal fascicolo aziendale per i produttori olivicoli la cui produzione, per autoconsumo, non superi i 350 kg di olio; la riduzione a due anni per l'esercizio del diritto di prelazione anche agli imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita (ad eccezione di quelli sui quali siano insediati coloni, mezzadri affittuari, compartecipanti o enfiteuti); l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per gli animali della specie bovina destinati alla commercializzazione nazionale; l'ampliamento degli ambiti operativi del sistema di consulenza (di cui alla normativa agricola comunitaria); la possibilità di costituire un Consorzio di tutela (DOP e IGP) per i vini liquorosi. Sempre in materia di Consorzi di tutela, è stato approvato il nuovo articolo 2 per assicurare il criterio dell'equilibrio di genere nel riparto delle nomine dei consigli di amministrazione. Per velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole, si segnala l'articolo 4 che introduce la riduzione, (da centottanta a sessanta giorni), dei tempi di adozione del provvedimento finale della Pubblica amministrazione dal ricevimento dell'istanza istruita dal Centro di assistenza agricola. La delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura (codice agricolo), è contenuta all'interno dell'articolo 5 dove sono indicati i principi e i criteri per l'esercizio della stessa. In quest'ottica, si segnalano sia l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità (prodotti Dop-Igp-biologici), anche al fine di contrastare le frodi agroalimentari e coordinare l'attività dei vari soggetti istituzionalmente competenti, sia la revisione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali. Al fine di favorire percorsi di ricambio generazionale, l'articolo 6 dispone l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Tale decreto, tra i vari aspetti che andrà a disciplinare, dovrà definire la durata e le modalità di conclusione del processo di affiancamento, le forme di compartecipazione agli utili, il regime dei miglioramenti fondiari ed eventuali agevolazioni per la gestione e l'utilizzo di mezzi agricoli. L'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), che dovrà gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo del settore, trova collocazione all'interno dell'Articolo 7. Altre disposizioni, tra cui le modifiche alla disciplina in materia di controversie riguardanti i masi chiusi; la rideterminazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) e le modalità di adesione delle imprese agricole ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti, sono contenute negli articoli che vanno dal numero 8 al numero 11. Infine, la parte conclusiva del Titolo I (artcoli 12-14) dispone in materia di attività di manutenzione del verde pubblico o privato (ruolo attivo delle imprese agricole); di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e di contratti di cessione di latte crudo prevedendo, in quest'ultimo caso, che le associazioni di categoria possano agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi contrattuali obbligatori (forma scritta e durata non inferiore a dodici mesi).
Titolo II Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica (articoli 15-16).
In questo titolo, trovano collocazione le deleghe più attese previste dal provvedimento. In particolare (articolo 15) si prevede che, entro dodici mesi (con la possibilità di ulteriori dodici mesi per integrazioni e correzioni), il Governo provveda: al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; al riassetto del settore ippico e al riordino del sistema di assistenza tecnica allevatoriale. Sul primo fronte, la delega dovrà essere ispirata da alcuni principi e criteri di carattere generale, tra cui, l'ottimizzazione delle risorse umane, l'utilizzo di una quota non superiore al 50% dei risparmi di spesa derivante dalla riduzione del numero di enti e società vigilate, la meritocrazia, la trasparenza e la terzietà nelle modalità di chiamata pubblica. Nel dettaglio, rientrano in questa delega la riorganizzazione di AGEA, (anche attraverso la revisione delle relative funzioni e del sistema informativo agricolo nazionale, SIAN), la razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A. e la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi. Sullo stesso ambito si prevede che gli enti, società ed agenzie vigilate oggetto della delega provvedano a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio e l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza. Altra delega, riguarda la revisione della normativa del settore ippico nazionale attraverso il riordino delle competenze ministeriali (inclusi i diritti televisivi, la disciplina delle scommesse, il finanziamento della filiera) e l'istituzione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse (scommesse e finanziamenti statali). Infine, la revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale per riorganizzare (verso la liberalizzazione) il sistema di consulenza del settore. Sullo stesso ambito di delega, il mantenimento dell'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale del sistema e la possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi e l'utilizzo di marchi collettivi. L'ultimo articolo del Capo II (articolo 16) dispone l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA. La Banca, rappresenterà un inventario dei terreni agricoli disponibili in seguito all'abbandono dell'attività agricola e ai prepensionamenti. All'ISMEA sarà affidata la presentazione dei programmi di ricomposizione fondiaria al fine di individuare comprensori per la promozione di aziende pilota.
Titolo III Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari (articoli 17-22).
Le disposizioni di questo Titolo riguardano innanzitutto i contratti di rete (articoli 17-18) prevedendo, in particolare, la riduzione della percentuale di imprese agricole (dal 50% al 40%) necessaria per le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti. Continuando, si segnala l'articolo 21 che introduce la delega al Governo per disciplinare in materia di riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi, di fondi mutualistici e la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati. Chiude il Titolo III l'articolo 22 che interviene in materia di valorizzazione e sviluppo delle produzioni agricole locali provenienti dalla vendita diretta e dall'agricoltura biologica.
Titolo IV Disposizioni relative ai singoli settori produttivi (articoli 23-40).
Suddiviso in 8 Capi, il Titolo IV introduce specifiche disposizioni su vari settori della produzione agricola. In quest'ottica, con i primi otto articoli (dal 23 al 30) si disciplinano elementi e requisiti per i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Si va dalla definizione dei prodotti, ai requisiti per l'etichettatura e il confezionamento fino alle sanzioni. Tali disposizioni traggono origine dalla necessità di ridefinire le caratteristiche qualitative del pomodoro da industria, dopo il passaggio al disaccoppiamento degli aiuti comunitari introdotto nel corso del ciclo di riforme della Pac. Gli articoli 31 e 32 intervengono sul riso e prevedono sia una delega al Governo, per introdurre una disciplina di sostegno al comparto che passi per la salvaguardia della tipicità locale e per la tutela dei consumatori, sia interventi per favorire la tracciabilità del prodotto. Gli altri interventi sulle singole produzioni, riguardano l'apicoltura, introducendo sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica e autorizzando la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza; la birra artigianale (definizione e requisiti del prodotto e dei birrifici); azioni per favorire lo sviluppo della filiera del luppolo e definizione del fungo cardoncello. Con l'articolo 38, invece, il provvedimento dispone in materia di fauna selvatica, escludendo talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n.221 (collegato ambientale).
Titolo V disposizioni in materia di rifiuti (articolo 41).
La paglia, gli sfalci, le potature e ogni altro materiale (naturale non pericoloso) destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzate in agricoltura (inclusa la produzione di energia da biomassa), sono escluse dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale.
Il Titolo VI, infine, reca le disposizioni finali e la clausola di copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 154/2016.
Deleghe al Governo: prospetto di sintesi