10 Aprile 2017
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività dell'agricoltura biologica
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La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha adottato il disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico". Il testo approvato in sede referente, che al suo interno ha unificato due progetti di legge (A.C. 302 e A.C. 3674), si compone di 5 titoli e 15 articoli.
Di seguito si riporta una breve descrizione dei contenuti del provvedimento così come modificato durante la fase emendativa.
- Le norme generali sono inserite all'interno del Titolo I e, in particolare, dell'articolo 1 che definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. In particolare, si stabilisce che il campo d'interesse riguarda il sistema delle autorità, i distretti, l'organizzazione del mercato e della produzione e gli strumenti finanziari di sostegno e valorizzazione della produzione biologica.
- Il Titolo II (articoli 2-3), disciplina in materia di autorità d'indirizzo e coordinamento, individuando nel Ministero delle politiche agricole il referente nazionale per l'attuazione della normativa europea, e nelle regioni le "autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative".
- Gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 che vanno a comporre il Titolo III del provvedimento. In tale ambito, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica (art. 4) viene istituto per delineare gli indirizzi del Piano d'azione dell'agricoltura biologica, per esprimere pareri su singoli provvedimenti, per proporre iniziative promozionali sui prodotti biologici e per organizzare momenti di confronto tra i distretti biologici. Al tavolo partecipano rappresentanti delle istituzioni (nazionali e territoriali), del mondo agricolo e della ricerca. l'articolo 5 prevede che il Mipaaf adotti il Piano d'azione nazionale per favorire i processi di conversione dal metodo agricolo convenzionale a quello biologico, per rafforzare l'organizzazione della filiera, per sostenere il consumo di prodotti bio, per incentivare la diffusione delle innovazioni e la ricerca e per monitorare l'andamento del settore.
- Con il Titolo IV (articoli 6-8), il disegno di legge introduce la disciplina sugli strumenti di finanziamento. Si parte con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 6), destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo del comparto sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale. L'articolo 6-bis, introdotto ex-novo durante l'iter legislativo in sede referente, prevede la stipula dei contratti di rete tra imprese per "favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici". Il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, è normato dall'articolo 7 che prevede, tra l'altro, la promozione di specifici percorsi formativi nelle Università, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico. L'articolo 8, invece, promuove la formazione professionale (sia teorica che pratica) di tecnici ed operatori della filiera biologica.
- Il Titolo V (articoli 9-13) reca "Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato" è rappresenta la parte più importante del provvedimento. Entrando nel merito:
- L'articolo 9 introduce i distretti biologici quali sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola e che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. L'istituzione dei distretti è finalizzata alla realizzazione di una serie d'iniziative, tra cui: la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e delle attività collegate all'agricoltura biologica; la semplificazione delle norme di certificazione biologica; lo sviluppo e la valorizzazione dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici. Inoltre, la norma prevede che i partecipanti al distretto possano costituire un Comitato direttivo.
- le Intese di filiera trovano spazio nell'art.10, sono stipulate dal Mipaaf e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nelle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici. Gli obiettivi che devono perseguire tali intese, vanno dalla valorizzazione delle produzioni agricole e dei processi di trasformazione alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, fino alla tutela della sicurezza alimentare e alla promozione del metodo produttivo biologico.
- L'articolo 11 disciplina le organizzazioni di produttori biologici, riconosciute dalla regioni, sulla base di requisiti demandati ad un decreto ministeriale. (Mipaaf) e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie (OCM unica). Le o.p. redigono un programma operativo al fine di programmare l'offerta produttiva, gestire le crisi del mercato, ridurre i costi di produzione, promuovere pratiche agricole rispettose dell'ambiente.
- Con l'articolo 12, la norma interviene sul tema delle organizzazioni interprofessionali prevedendone la riconoscibilità a livello nazionale e stabilendone i requisiti, tra i quali, la rappresentanza di una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale (40% nel caso di organizzazioni operanti in una sola circoscrizione territoriale). Inoltre, le regole dell'interprofessione devono aver avuto almeno l'85% del consenso degli interessati.
- Le sementi biologiche, sono disciplinate dall'articolo 13 che stabilisce, per gli agricoltori che "producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione", il diritto alla vendita locale e al libero scambio delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà. Per le sementi non iscritte ad alcune registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
- Le disposizione finali (abrogazioni-articolo 14 e norme di salvaguardia-articolo 15), sono contenute all'interno del Titolo VI del disegno di legge.