21 Luglio 2017

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

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Giovedì 13 luglio, la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici". Il provvedimento, che era stato modificato al Senato in prima lettura e che racchiude all'interno di un testo coordinato diverse  proposte di legge, si compone di otto articoli.



Traendo spunto dal dossier di documentazione dell'Ufficio studi della Camera,  si riporta di seguito una breve lettura delle principali disposizioni normative contenute nel testo licenziato in seconda lettura:



Articolo 1. Disciplina in merito alle finalità del provvedimento prevedendo, al comma 1, che lo Stato italiano ai fini della tutela ambientale e territoriale "promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici". Il secondo comma, invece, entra nel merito della definizione di agrumeti caratteristici, circostanziandola a quelli "aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale" mentre, in riferimento alla collocazione territoriale degli agrumeti, l'articolo dispone che essi siamo "situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine".



Articolo 2. Nei tre commi contenuti al suo interno, si disciplinano gli interventi del provvedimento normativo. Il comma 1, demanda ad un Decreto del Ministro per le politiche alimentari e forestali, l'individuazione dei territori dove collocare gli agrumeti caratteristici nonché i criteri e le tipologie d'interventi ammessi a contributo. Il secondo comma, stabilisce che gli interventi ammessi a contributo debbano "rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali". Infine, il comma numero 3, prevede che le commissioni parlamentari di merito debbano esprimere il loro parere sul decreto ministeriale di cui al primo comma.   



Articolo 3.  Introduce un contributo annuale "a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti" e da destinare ai proprietari e conduttori degli stessi agrumeti.



Articolo 4. Prevede un ulteriore contributo annuale "a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati". In tale ambito, si concede priorità di assegnazione ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.



Articolo 5. Disciplina in materia di attuazione degli interventi, stabilendo che essi siano conformi all'articolo 2 della legge, nonché alla normativa UE in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42). La seconda parte dell'articolo, invece, sottolinea la necessità di rispettare, al momento della concessione dei contributi, la normativa UE in materia di Aiuti di Stato e le procedure di notifica presso la Commissione Europea.



Articolo 6. Istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, necessario alla realizzazione dei contributi previsti nei precedenti articoli e con una dotazione di risorse pari a 3 milioni di euro a valere sul 2017. La copertura finanziaria è assicurata attraverso il Fondo relativo alla rimodulazione dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. La ripartizione dei fondi tra le regioni sul cui territorio trovano collocazione gli agrumeti caratteristici, è invece demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.



Articolo 7. Prevede la procedura per l'assegnazione dei contributi, assegnando alle regioni, previo parere dei Comuni e di eventuali Consorzi di tutela delle produzioni agrumicole, il compito di stabilire l'ammontare delle risorse e le modalità e i tempi per la presentazione delle domande. Alle stesse regioni, è demandata la formazione e selezione della graduatoria dei beneficiari sulla base, quest'ultima, di un'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.



Articolo 8. Interviene in materia di controllo e sanzioni, affidando alle regioni la definizione delle modalità attuative di tale fase.