26 Gennaio 2004

Disposizioni in materia di debiti contributivi agricoli

Archivio
Condividi

Disposizioni in materia di debiti contributivi agricoli

Articolo 4

Comma 20 - Aziende agricole - Eventi eccezionali - Sospensione riscossione contributiva per non oltre 12 mesi a seguito di Decreti delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto, potrà sospendere, per non più di dodici mesi, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali. Tra tali eventi sono comprese:
- le calamità naturali dichiarate con decreto del Mipaf pubblicato sulla G.U.;
- le emergenze di carattere sanitario.
Per quanto riguarda le calamità naturali, la sospensione della riscossione eventualmente stabilita dal Ministero dell'Economia, non può essere inteso come "beneficio sostitutivo" delle riduzioni dei contributi previste dalle legge n. 185/1992, ma come "beneficio aggiuntivo".


Commi 21–24 - Aziende agricole con inadempienze contributive - Eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003 - Possibile la riduzione delle sanzioni - Possibile la rateizzazione dei debiti in venti rate semestrali costanti con interesse agevolato.

Secondo quanto disposto dal comma 24, le disposizioni dei commi 21, 22 e 23, si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003 e che hanno colpito le aziende agricole.

Le disposizioni dei commi 21-23 si riferiscono al nuovo regime, introdotto dalla legge n. 388/2000 (finanziaria per l'anno 2001), per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi o premi previdenziali ed assistenziali obbligatori, che abbiamo riassunto nel prospetto che segue.





Tipo di Omissione

Sanzione

Riduzione della sanzione
















omesso o ritardato versamento




sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) + 5,5 punti;

la sanzione civile non può superare il 40% di quanto dovuto entro la scadenza di legge;

dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al tasso determinato annualmente con decreto del Mini­stero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

(quest'ultima disposizione sulla applicazione degli interessi di mora non si applica ai casi di omesso o ritardato versamento derivante da oggettive incertezze connesse a contra­stanti orientamenti giurispru­denziali o amministrativi sulla ricor­renza dell'obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale, a condizione che il versa­mento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

fermo restando l'integrale paga­mento dei contributi e premi dovuti, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di diret­tive ministeriali, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi:

a) di mancato o ritardato paga­mento derivante da oggettive in­certezze connesse a contra­stanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza del­l'obbligo contributivo, poi ricono­sciuto in sede giudiziale o ammini­strativa, in base alla particolare rilevanza delle incertezze inter­pretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso del terzo denunciato all'au­torità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124 del codice penale (tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del reato);

b) per le aziende in crisi, e per i casi di riconversione e ristruttura­zione, con particolari effetti sulla situazione occupazionale locale e sulla situazione produttiva del set­tore.








omessa o falsa denuncia




sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%;

la sanzione civile non può superare il 60% di quanto dovuto entro la scadenza di legge.

dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al tasso determinato annualmente con decreto del Mini­stero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.


se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontanea­mente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impo­sitori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il paga­mento dei contributi o premi, la sanzione civile è pari al TUR + 5,5 punti , nel massimo del 40% di quanto non corrisposto entro la scadenza di legge, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 gg. dalla denuncia stessa.

Il comma 21 si riferisce alle ipotesi di riduzione delle sanzioni nei confronti delle aziende agricole, colpite dagli eventi eccezionali già indicati nel comma 20, che non abbiano provveduto, entro il termine stabilito, al pagamento, in tutto o in parte, dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
La norma stabilisce che, in questi casi, la riduzione delle sanzioni civili è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (e quindi non più dagli enti impositori), in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

Con riferimento ai casi di particolare eccezionalità individuati dal predetto decreto ministeriale, il comma 22 interviene sulla possibilità, attribuita agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, di consentire, previa autorizzazione ministeriale, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge nei confronti delle aziende agricole in questione, il pagamento rateale può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti.

Secondo quanto stabilito dal comma 23, in deroga alle disposizioni vigenti, sulle singole rate, è dovuto un tasso di interesse di differimento nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.



Comma 25 - Riscossione mediante ruolo dei contributi e premi non versati - Ulteriore differimento dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.

Come noto, la disciplina della riscossione mediante i ruoli si applica anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

A questo proposito, la legge aveva fissato dei termini entro i quali i contributi o premi dovuti devono essere iscritti in ruoli esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente: il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Tali termini di iscrizione nei ruoli esecutivi a pena di decadenza, a seguito di vari provvedimenti legislativi, si sarebbero dovuti applicare, da ultimo, ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003.

Il comma 25 sostituisce il riferimento alla data del 1° gennaio 2003 con la data del 1° gennaio 2004: quindi, gli anzidetti termini a pena di decadenza non operano per i contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.


Comma 27 - Estensione del campo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti: sisma in Sicilia del 13/16 dicembre 1990; aziende del settore ittico.

Le disposizioni illustrate nei commi precedenti si applicano anche nei confronti:

a) dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

b) delle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.