26 Gennaio 2004
Aspetti di carattere assistenziale e di sostegno al reddito
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Aspetti di carattere assistenziale e di sostegno al reddito
Articolo 3
Comma 94 - Contributi alle famiglie per iscrizione alle scuole paritarie
E' il famoso contributo alle famiglie per l'iscrizione alle scuole paritarie, che è stato emendato nel senso di legare il beneficio ad un certo limite di reddito, che però non viene per ora indicato.
Comma 101- Reddito di ultima istanza
La manovra finanziaria non sembra aver introdotto particolari misure innovative che possano dare una risposta concreta al disagio sociale sempre crescente.
La novità dovrebbe essere la partecipazione dello stato, tramite una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, al finanziamento delle regioni per l'introduzione del Reddito di ultima istanza da erogare ai nuclei familiari disagiati, i cui componenti sono privi di lavoro e non beneficino di alcuna altro ammortizzatore sociale, da affiancare a progetti di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti.
Non è altro che la reintroduzione del Reddito minimo di inserimento previsto dalla Legge Finanziaria 449/97, la cui sperimentazione si è conclusa il 31/12/2002.
Si osserva, però, che la quota che lo stato assegnerà alle regione non è determinata; si parla di erogazione della quota residua del fondo destinato allo scopo, una volta detratte le quote destinate al fondo per i contributi per la scuola paritaria (20 milioni di euro per il 2004 e fino a 40 milioni per il 2005 e 2006) e al Fondo per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (15 milioni di euro per ogni anno dal 2004 al 2006). Inoltre saranno le Regioni a decidere se introdurre questo intervento e a stabilirne la misura e le condizioni.
Comma 104 - Assegno per il 2° figlio
Viene precisato che per le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegno introdotto dal Dl 269/2003 convertito in legge 236/2003, art. 21 verrà erogato direttamente dalle province stesse attingendo comunque dal fondo speciale istituito allo scopo presso l'Inps.
L'art. 21 citato prevede la concessione di un assegno pari a 1000 euro dal secondo figlio nato, o per ogni figlio adottato, nel periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004. Beneficiarie sono le madri, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia al momento del parto o dell'adozione.
Non è prevista alcuna formalità da parte delle madri, infatti è il Comune di residenza della madre, che all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, provvede a verificare i requisiti e a trasmettere le informazioni all'INPS, ai fini dell'erogazione dell'assegno. Allo scopo presso l'Inps viene istituito un fondo speciale di 308 milioni di euro.
L'assegno non è legato ad una particolare situazione reddituale. Si tratta quindi di una elargizione una tantum indiscriminata che non ci sembra possa risolvere il disagio delle famiglie né incentivare veramente, (questo sembra lo scopo), la natalità nel nostro paese.
Commi da 108 a 115 - Fondo per l'edilizia per locazione a canone speciale
Viene istituito un Fondo per contributi a progetti di edilizia finalizzati alla locazione a "canone speciale" nei comuni ad alta densità abitativa. La locazione sarà destinata a famiglia con reddito superiore a quello previsto per l'assegnazione delle case popolari, ma inferiore a limiti di reddito, che saranno stabiliti dalle regioni, tenendo conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente della situazione di disagio abitativo.
Commi 116 e 117 - Quote di utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali
Il fondo, incrementato per il 2004 a 197 milioni di euro, avrà la seguente destinazione: a) 70 milioni di euro: politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili
b) 20 milioni di euro: abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13;c) 40 milioni di euro: servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap; d) 67 milioni di euro: servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia.
Non è ancora precisato che cosa verrà finanziato, con quali modalità o che tempi rispetto alle politiche per la famiglia e in particolare gli anziani e i disabili. Sarà, probabilmente, chiarito da un successivo decreto, anche se la Legge Finanziaria non lo prevede.
Comma 118 - Deducibilita' contributo assistenza sanitaria
E' stato aumentato considerevolmente il tetto di deducibilità dai redditi soggetti ad Irpef del contributo per assistenza sanitaria, che è fissato per il 2004 e 2005 a 3.615,20 euro.
Comma 121 – Attività giudiziaria cause di invalidità civile
Viene data facoltà alla Regione di intervenire in giudizio. nelle cause in merito all'invalidità civile, direttamente con suoi funzionari, o tramite apposite convenzioni con avvocati dell'Inps, senza costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Questa facoltà della Regione si aggiunge alle misure già previste dall'art. 42 del Decreto Legge 269 del 2003, poi convertito nella legge 326/2003, che era intervenuto pesantemente sui procedimenti riguardanti il contenzioso in materia di invalidità civile con l'intento evidente di risparmiare il più possibile.
Si rafforza, così, la posizione dello Stato che potrà essere difeso in giudizio oltre che dall'Avvocatura dello Stato e direttamente dal Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 42 citato, anche dalla Regione, tramite propri funzionari o tramite convenzionI con avvocati dell'Inps e dell'Inail, senza alcun costo aggiuntivo. Il cittadino in disaccordo con i provvedimenti emanati nei suoi confronti viene invece scoraggiato ad agire per far valere i propri diritti. Infatti, sempre per effetto dell'art. 42 sopra menzionato, egli non potrà più ricorrere in via amministrativa (salva una proroga per tutto il 2004) ed ha, per contro, solo sei mesi, termine improrogabile, per ricorrere in giudizio; inoltre, essendo stato cancellato l'esonero automatico dalle spese legali, precedentemente previsto per le cause a carattere previdenziale ed assistenziale, legandolo ora a un determinato limite di reddito, rischia, in caso di soccombenza in giudizio, di dover pagare le spese legali.
Articolo 3
Comma 94 - Contributi alle famiglie per iscrizione alle scuole paritarie
E' il famoso contributo alle famiglie per l'iscrizione alle scuole paritarie, che è stato emendato nel senso di legare il beneficio ad un certo limite di reddito, che però non viene per ora indicato.
Comma 101- Reddito di ultima istanza
La manovra finanziaria non sembra aver introdotto particolari misure innovative che possano dare una risposta concreta al disagio sociale sempre crescente.
La novità dovrebbe essere la partecipazione dello stato, tramite una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, al finanziamento delle regioni per l'introduzione del Reddito di ultima istanza da erogare ai nuclei familiari disagiati, i cui componenti sono privi di lavoro e non beneficino di alcuna altro ammortizzatore sociale, da affiancare a progetti di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti.
Non è altro che la reintroduzione del Reddito minimo di inserimento previsto dalla Legge Finanziaria 449/97, la cui sperimentazione si è conclusa il 31/12/2002.
Si osserva, però, che la quota che lo stato assegnerà alle regione non è determinata; si parla di erogazione della quota residua del fondo destinato allo scopo, una volta detratte le quote destinate al fondo per i contributi per la scuola paritaria (20 milioni di euro per il 2004 e fino a 40 milioni per il 2005 e 2006) e al Fondo per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (15 milioni di euro per ogni anno dal 2004 al 2006). Inoltre saranno le Regioni a decidere se introdurre questo intervento e a stabilirne la misura e le condizioni.
Comma 104 - Assegno per il 2° figlio
Viene precisato che per le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegno introdotto dal Dl 269/2003 convertito in legge 236/2003, art. 21 verrà erogato direttamente dalle province stesse attingendo comunque dal fondo speciale istituito allo scopo presso l'Inps.
L'art. 21 citato prevede la concessione di un assegno pari a 1000 euro dal secondo figlio nato, o per ogni figlio adottato, nel periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004. Beneficiarie sono le madri, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia al momento del parto o dell'adozione.
Non è prevista alcuna formalità da parte delle madri, infatti è il Comune di residenza della madre, che all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, provvede a verificare i requisiti e a trasmettere le informazioni all'INPS, ai fini dell'erogazione dell'assegno. Allo scopo presso l'Inps viene istituito un fondo speciale di 308 milioni di euro.
L'assegno non è legato ad una particolare situazione reddituale. Si tratta quindi di una elargizione una tantum indiscriminata che non ci sembra possa risolvere il disagio delle famiglie né incentivare veramente, (questo sembra lo scopo), la natalità nel nostro paese.
Commi da 108 a 115 - Fondo per l'edilizia per locazione a canone speciale
Viene istituito un Fondo per contributi a progetti di edilizia finalizzati alla locazione a "canone speciale" nei comuni ad alta densità abitativa. La locazione sarà destinata a famiglia con reddito superiore a quello previsto per l'assegnazione delle case popolari, ma inferiore a limiti di reddito, che saranno stabiliti dalle regioni, tenendo conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente della situazione di disagio abitativo.
Commi 116 e 117 - Quote di utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali
Il fondo, incrementato per il 2004 a 197 milioni di euro, avrà la seguente destinazione: a) 70 milioni di euro: politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili
b) 20 milioni di euro: abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13;c) 40 milioni di euro: servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap; d) 67 milioni di euro: servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia.
Non è ancora precisato che cosa verrà finanziato, con quali modalità o che tempi rispetto alle politiche per la famiglia e in particolare gli anziani e i disabili. Sarà, probabilmente, chiarito da un successivo decreto, anche se la Legge Finanziaria non lo prevede.
Comma 118 - Deducibilita' contributo assistenza sanitaria
E' stato aumentato considerevolmente il tetto di deducibilità dai redditi soggetti ad Irpef del contributo per assistenza sanitaria, che è fissato per il 2004 e 2005 a 3.615,20 euro.
Comma 121 – Attività giudiziaria cause di invalidità civile
Viene data facoltà alla Regione di intervenire in giudizio. nelle cause in merito all'invalidità civile, direttamente con suoi funzionari, o tramite apposite convenzioni con avvocati dell'Inps, senza costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Questa facoltà della Regione si aggiunge alle misure già previste dall'art. 42 del Decreto Legge 269 del 2003, poi convertito nella legge 326/2003, che era intervenuto pesantemente sui procedimenti riguardanti il contenzioso in materia di invalidità civile con l'intento evidente di risparmiare il più possibile.
Si rafforza, così, la posizione dello Stato che potrà essere difeso in giudizio oltre che dall'Avvocatura dello Stato e direttamente dal Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 42 citato, anche dalla Regione, tramite propri funzionari o tramite convenzionI con avvocati dell'Inps e dell'Inail, senza alcun costo aggiuntivo. Il cittadino in disaccordo con i provvedimenti emanati nei suoi confronti viene invece scoraggiato ad agire per far valere i propri diritti. Infatti, sempre per effetto dell'art. 42 sopra menzionato, egli non potrà più ricorrere in via amministrativa (salva una proroga per tutto il 2004) ed ha, per contro, solo sei mesi, termine improrogabile, per ricorrere in giudizio; inoltre, essendo stato cancellato l'esonero automatico dalle spese legali, precedentemente previsto per le cause a carattere previdenziale ed assistenziale, legandolo ora a un determinato limite di reddito, rischia, in caso di soccombenza in giudizio, di dover pagare le spese legali.