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Sementi
certificate: proroga Proroga
dei termini degli interventi Il
decreto stabilisce, all’articolo 1 bis, che agli oneri derivanti dalla
proroga dei termini di cui all’articolo 1, pari a 150 miliardi per
l’anno 2001, si provveda a carico del fondo mediante l’utilizzo
della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico. All’articolo
7 ter del decreto legge 11 gennaio 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001 n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni: al comma 2, le parole: “sono sospesi per sei mesi”,
sono sostituite dalle seguenti: “sono sospesi, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al
15 dicembre 2001. Al comma 3, le parole: “ per la durate di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001”.
Biocarburanti:
progetto per un piano decennale -
l’obbligatorietà a partire dal 2009 delle miscele di semi oleosi, di
bioetanolo, di alcool etilico o di biomasse nella benzina e nel diesel
per trasporti, ad un tasso minimo del 1 per cento, e poi del 1,75 per
cento nel 2010; -
l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2002 di una tassa ridotta sugli
oli minerali contenenti dei biocarburanti. Il
progetto, in fase di preparazione nei servizi della Commissione, prevede
che in ogni Stato membro i biocarburanti rappresentino sui loro mercati,
a partire dal 2005, almeno il 2 per cento della benzina e del diesel
commercializzati, percentuale che dovrà aumentare fino al 5,75 per
cento nel 2010. Il
progetto introduce la possibilità di applicare a livello nazionale una
tassa ridotta sui carburanti e sui combustibili contenti i biocarburanti.
E’ prevista una riduzione supplementare per i biocarburanti utilizzati
dal trasporto pubblico e dai taxi. L’utilizzo
dei biocarburanti permetterà
dei vantaggi in materia di approvvigionamento di combustibili, di prezzo
del petrolio (che potrebbe diminuire in seguito ad una offerta
alternativa in crescita sul mercato) e di ambiente (riduzione delle
emissioni di Co2). La
produzione di biocarburanti permetterà, inoltre, la creazione di altre
fonti di reddito per le aziende agricole e di osti di lavoro. In tal
modo, si intensifica il ruolo multifunzionale della agricoltura e si
aiuta lo sviluppo rurale. Ogm:
misure legislative Tutte
queste proposte saranno sottoposte alla procedura di codecisione del
Parlamento europeo-Consiglio e la loro entrata in vigore è prevista per
il 2003. Le disposizioni relative all’etichettatura delle derrate
alimentari umane ed animali saranno revisionate dopo due anni di
applicazione. Tracciabilità I
prodotti o gli ingredienti come la soia altamente raffinata e l’olio
di mais avranno delle esigenze di etichettatura più ampie. La
presenza accidentale di Ogm fino all’1 per cento continuerà ad essere
esente dall’obbligo di etichettatura. L’autorizzazione
sarà accordata per 10 anni rinnovabili per lo stesso periodo. La
Commissione presenterà nell’autunno prossimo altre proposte
riguardanti le sementi geneticamente modificate. Divergenze
sulle modifiche di riforma L’Italia
e la Spagna suggeriscono 24 euro per il premio ed un aumento del
supplemento previsto alle zone svantaggiate. La
Grecia e l’Italia vorrebbero che l’aiuto fosse identico per i
produttori di carne e di latte. La
Francia chiede un dispositivo che assicuri l’identificazione degli
animali e la tracciabilità della carne e l’etichettatura dei
prodotti. Wto
e G8 di Genova I
Capi di Stato si sono impegnati a lavorare con i Pvs ed i Pma (paesi
meno avanzati) per assicurare che il nuovo ciclo negoziale tratti le
loro priorità seguendo tuttavia un ordine del giorno equilibrato. L’Ue
ha presentato il 24 luglio a Ginevra durante una sessione straordinaria
del Comitato per l’agricoltura dell’Omc due contributi scritti: uno
sui crediti all’esportazione e l’altro sulla sicurezza alimentare. I
crediti alle esportazione dovranno necessariamente esser regolamentati
dall’Accordo agricolo dell’Omc visto che alterano gli scambi come le
sovvenzioni alle esportazioni da tempo soggette a forti riduzioni. Per
quanto riguarda la sicurezza alimentare l’Ue afferma che non ci
possono essere compromessi per i consumatori e che dovrà aver luogo la
chiarificazione del principio di precauzione al fine di assicurarne la
corretta applicazione, di evitare un protezionismo mascherato e
di ridurre al minimo il rischio dei conflitti in seno all’Omc. L’Ue
propone una serie di suggerimenti: -
tutte le misure adottate devo essere proporzionate ed interessare il
commercio in una misura strettamente necessaria alla realizzazione di un
appropriato livello di protezione; -
le misure non devono essere discriminatorie; -
le misure devono essere coerenti al livello di protezione richiesto
dalla situazione specifica; -
il costo e l’utilità delle iniziative eventuali devono essere
esaminati prendendo in considerazione le minime distorsione commerciali; - le misure devono essere fondate su prove scientifiche provenienti da fonti qualificate.
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